Caratteristiche e vantaggi della Tessera C.I.T.S.

Per soggiornare presso le Case per ferie o partecipare ai viaggi organiz­zati dai Comitati C.I.T.S. è necessario essere soci del C.I.T.S. stesso. Ma questo non è complicato: gli interessati possono fare domanda diret­tamente alla Sede nazionale di Roma, ai Comitati regionali ed ai Comi­tati locali, oppure alle Case per ferie ove si desidera soggiornare, tutti competenti al riguardo, giusta delega del Comitato Direttivo Nazionale del C.I.T.S..

Ai Soci viene quindi assegnata la Tessera che attesta a tutti gli effetti di essere Socio del C.I.T.S..

La Tessera consente di partecipare ai viaggi sociali, normalmente orga­nizzati dai Comitati locali, e di soggiornare nelle Case iscritte all’Asso­ciazione. La Tessera fornisce inoltre una copertura assicurativa valevole per i viaggi, organizzati dal C.I.T.S., comprensiva di una garanzia infortuni e di un intervento di assistenza con polizza della Società Cattolica di Assicurazioni Agenzia di Lucca, e permette di ac­cedere ai servizi di assistenza e informazione offerti dal C.I.T.S. stesso e dalla propria organizzazione su tutto il territorio nazionale.

La Tessera C.I.T.S. ha validità un anno solare: dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2022

COSTO DELLA TESSERA: € 15,00

Condizioni di Assicurazione

SINTESI POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI

La garanzia è valida per gli infortuni dai quali venissero colpiti i soci CITS residenti in Italia o all’estero (esclusi quindi i soci aderenti  case per ferie), in regola con il tesseramento annuale, nello svolgimento di qualsiasi attività turistica e/o  sportiva amatoriale organizzata dal CITS e prevista dallo statuto.

Sono compresi negli infortuni anche: l’asfissia, gli avvelenamenti, l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore, la folgorazione, morsi di animali e punture di insetti (esclusa la malaria), gli infortuni derivanti da colpa grave dell’assicurato, gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti di terrorismo (purché il socio non ne sia stato attore), le lesioni causate da sforzi con esclusione degli infarti.

Sono comprese le attività di alpinismo e speleologia purché effettuata sotto il controllo di guide.

Sono comprese le attività amatoriali e non agonistiche di snowboard e sci purché effettuata su impianti ufficiali regolari e gestiti da enti autorizzati, sono escluse le attività di sci e snowboard fuori pista. Restano ferme le esclusioni generali previste in polizza, tra cui: prove e competizioni automobilistiche non di pura regolarità; guida di veicoli per cui serve una patente superiore alla B; uso di aeromobili fuori da viaggi turistici o di trasferimento; pratica di sport pericolosi o che prevedano il tesseramento ad una federazione; abuso di alcool, psicofarmaci o stupefacenti; delitti dolosi dell’assicurato; atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici o vulcanici, trasformazioni dell’atomo.

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 85 anni (attenzione: solo per questa polizza infortuni).

Le somme assicurate procapite sono le seguenti:

 € 15.000 in caso di morte;

 € 35.000 in caso di invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità accertato.

Nessun indennizzo per validità uguali o inferiori al 2%. Nessuna indennità é prevista per l’inabilità temporanee;

 € 1500 per rimborso di spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere,  con uno scoperto del 10% sull’indennizzo con il minimo di euro 100;

 € 15,00 per l’indennità giornaliera di ricovero per la durata massima di 90 giorni per infortunio e per un massimo di 180 giorni annui per più infortuni. Franchigia 5 giorni;

 € 15,00 per l’indennità giornaliera da gessatura per la durata massima di 40 giorni. Franchigia 5 giorni.

 SPESE FUNERARIE

 In caso di morte dell’assicurato per infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Società rimborsa, fino a un importo massimo di 500,00 euro , le spese funerarie comprese quelle per l’eventuale rimpatrio della salma.

SPESE DI TRASPORTO ALL’ISTITUTO DI CURA DOPO IL RICOVERO DI PRIMO SOCCORSO

Qualora a seguito di un infortunio indennizzabile ai termini di polizza l’assicurato deve essere trasportato in ambulatorio oppure in Istituto di cura, la Società rimborsa:

–                fino a un importo massimo di 300,00 euro per persona assicurata se il trasporto avviene in Italia;

–                fino a un importo massimo di 500,00 euro per persona assicurata se il trasporto avviene nei restanti Paesi; le spese sostenute e documentate.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

L’assicurazione copre la Responsabilità Civile, verso soci e terzi, per le attività organizzate da Associazione Nazionale, Consigli Regionali, Comitati Locali, Gruppi, Circoli, tenendo indenni le strutture associative, i relativi dirigenti responsabili e tutti i soci di quanto questi dovessero pagare come civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi (o altri soci) durante lo svolgimento delle attività previste dallo statuto sociale (ricreative, turistiche, culturali, associative, sportive, ecc, ecc.), organizzazione ed intermediazione di viaggi (secondo quanto meglio specificato al successivo capitolo ESERCIZIO A SCOPO……), conduzione delle sedi sociali. Il massimale assicurato è di € 2.000.000 (duemilioni) per ogni sinistro, senza limiti.

L’assicurazione vale anche per le persone di età superiore a 85 anni.

ESERCIZIO A SCOPO NON LUCRATIVO DELL’ATTIVITA’ DÌ AGENZIA VIAGGI DA PARTE DEL CITS

L’attività relativa é regolata dalle seguenti norme: la Cattolica si obbliga a tenere indenne l’assicurato (CITS) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della CCV (Convenzione sul Contratto di Viaggio ratificata con L. 1084 del 27/12/97) per danni involontariamente cagionati ai partecipanti ai viaggi organizzati dal CITS, comprese le perdite patrimoniali. La garanzia vale a condizione che l’assicurato sia in regola con le norme di legge relative ad autorizzazioni o licenze ed é estesa al mondo intero.

I massimali sono gli stessi della RC, ma per le perdite patrimoniali l’assicurazione é prestata fino alla concorrenza di € 15.000 per ciascun sinistro e € 30.000 per più sinistri per anno assicurativo. Su ogni sinistro vi é uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di 500 euro. Per i soli danni da sottrazione, distruzione, deterioramento e smarrimento dei bagagli e degli oggetti personali, tale minimo assoluto é di 500 euro per ogni danneggiato. Il danneggiato dovrà produrre al CITS una dichiarazione attestante il verificarsi dell’evento dannoso, nonché copia di certificazioni, denunce e documenti probatori del sinistro.

ATTENZIONE:

Ogni sinistro deve essere denunciato entro sette giorni tramite raccomandata o fax dal singolo socio o e-mail (o persona che lo rappresenti) per gli infortuni, dai dirigenti e organizzatori per la R.C., direttamente alla sede nazionale CITS che ne darà sollecita comunicazione alla Cattolica Assicurazioni di Lucca. E’ necessario allegare copia della tessera valida, assieme ad ogni altro documento utile, come referti medici, prognosi, testimonianze, ricevute di spese, documenti  probatori, dichiarazioni, ecc. I firmatari assumono ogni responsabilità legale,  anche di tipo penale, in merito alle denunce.

L’assicurazione é effettivamente regolata dalle condizioni specificate nella polizza e nelle norme generali e particolari (qui non riportate per motivi di spazio) cui solo si può fare riferimento. Tali condizioni sono aggiornate al momento della pubblicazione, ma possono essere variate e modificate nel corso dell’anno per intervento delle parti contraenti.

Quanto qui riportato é dunque una sintesi,  a solo scopo informativo e non costituisce obbligo del CITS verso soci o terzi. Per ulteriori approfondimenti o per consulenza generica nel campo assicurativo si può contattare direttamente la Società Cattolica di Assicurazioni, agenzia di Lucca.

LEGISLAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI

PELLEGRINAGGI, GITE SOCIO-CULTURALI

LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n° 383

“DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE”

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS)                                                                                           Le Associazioni di Promozione Sociale sono le associazioni che si ispirano alla Legge n. 383
del 7 dicembre 2000. La legge attribuisce uno status specifico a queste associazioni il cui valore sociale si riconosce nell’associazionismo liberamente costituito e nelle sue molteplici attività come semplice espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.                                                                        Finalita’ delle Associazioni di Promozione Sociale.                                                                                    Il comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 383/2000 definisce finalita’ e oggetto delle associazioni di promozione sociale.                                                                                                                                           Art. 1 Finalita’ e oggetto.                                                                                                                              1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.                    Art. 2. (Associazioni di promozione sociale)                                                                                                1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivita’ di utilita’ sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita’ di lucro e nel pieno rispetto della liberta’ e dignita’ degli associati”.                                                                                                                                            Art. 31comma 3                                                                                                                                          Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.